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C.M. 14/10/2004 n. 40

4.4 La retribuzione dell'apprendista e gli incentivi economici e normativi. All'art. 49, comma 4, lettera b), è fatto divieto al datore di lavoro di retribuire l'apprendista con tariffe a cottimo. Si deve peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell'art. 13 della legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva. Il trattamento normativo e retributivo dell'apprendista è in ogni caso regolato dall'art. 53, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà, secondo quanto stabilito dalla nor- ma, essere inferiore per piu' di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4.5 Il profilo formativo. La regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante è demandata, nel rispetto della riforma del titolo V della Costituzione, intervenuta con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle singole regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Tale regolamentazione dovrà essere emanata d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale. L'art. 49, comma 5, lettera a), fissa tuttavia un minimo di centoventi ore di formazione formale che potrà essere svolta dall'apprendista all'interno o all'esterno dell'azienda, secondo quanto stabilito dal piano formativo individuale. Pertanto non è piu' previsto un monte ore minimo di formazione esterna obbligatoria, anche se il decreto impone comunque che si tratti di «formazione formale», ossia di una formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi strutturati di formazione strutturati on the job e in affiancamento certificabili secondo le modalità che saranno definite dalle future normative regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning. Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale. Nel caso in cui la formazione sia impartita attraverso strumenti di e-learning, anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto. Si rimanda alla normativa regionale per la definizione delle specifiche competenze del tutor. Si ritiene che, in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor potrà essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato profes- C.M. 14/10/2004 n.40 – Nuovo contratto di apprendistato. sionalizzante, quale garanzia di possesso delle adeguate competenze all'accompagnamento del lavoratore. E' rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione sulla base delle competenze tecnicoprofessionali acquisite durante il periodo di apprendistato. Tali competenze verranno indicate sul «Libretto formativo del cittadino» come indicato nell'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 276 del 2003.

5. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

5.1 Le finalità. L'apprendistato di terzo tipo è finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario, laurea o diploma di specializzazione, nonchè per la specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 17 maggio 1999, n. 144, integrando la formazione pratica in azienda con la formazione secondaria, universitaria, di alta formazione o comunque con una specializzazione tecnica superiore. L'art. 50, comma 1, prevede pertanto un diretto collegamento tra l'apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore come previsto all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.144.

5.2 L'ambito di applicazione soggettivo. Il contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione puo' essere stipulato tra datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, purchè esercitino attività compatibili con il perseguimento delle finalità del contratto, e soggetti di età compresa tra i tra i 18 e i 29 anni che siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di livello secondario o superiore. Il contratto potrà tuttavia essere stipulato anche con soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età qualora siano in possesso di un titolo di studio. Il contratto puo' essere stipulato anche con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.

5.3 La disciplina del rapporto. La disciplina dell'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è altamente flessibile in quanto presuppone moduli di formazione ad hoc tra loro liberamente combinabili: formazione formale, formazione non formale, formazione informale. Concretamente la disciplina dell'istituto dovrà essere individuata, per quanto attiene ai profili formativi e anche caso per caso, dalle regioni ov- vero dalle province autonome di Trento e Bolzano, mediante un semplice accordo o convenzione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale, nonchè con le università o altre istituzioni formative. L'accordo dovrà prevedere programmi di lavoro specifici e coerenti con il percorso formativo che conduce al titolo di studio. Tali programmi si realizzeranno con il supporto di un tutor aziendale e di un tutor formativo nominato dall'università o dall'istituto formativo. Il contratto di lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta ad substantiam e dovrà indicare: la qualifica da conseguire, la durata del contratto nonchè il piano formativo individuale finalizzato a garantire la fissazione del percorso formativo dell'apprendista. Il piano formativo individuale dovrà essere allegato al contratto di apprendistato a pena di nullità dello stesso. L'innovazione contenuta nel decreto attiene alla ampia flessibilità dei percorsi di apprendistato di alta formazione che non presuppongono necessariamente una scissione tra attività lavorativa e la frequenza dell'apprendista a specifici corsi teorici di livello secondario, universitario, dell'alta formazione o per la specializzazione tecnica superiore. L'attività svolta in azienda, cosi' come concordata tra regione, associazioni datoriali e sindacali e istituti formativi potrà dunque integrare pienamente il percorso di formazione stabilito nel piano formativo individuale. Nei limiti indicati dalla regolamentazione regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e con le università e gli altri istituti formativi, la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per titoli di studio universitari, o specializzazioni dell'alta formazione (in particolare, la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è stabilita dalle parti in seguito ad una valutazione di bilanciamento tra le competenze che il soggetto possiede al momento della stipula e quelle che si potranno conseguire per mezzo della formazione in apprendistato. Tale valutazione sarà attuata all'interno del piano formativo individuale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge n. 25 del 1955, e successive modificazioni, pertanto si considerano applicabili le norma in materia di diritti e doveri del datore di lavoro e dell'apprendista, nonchè la disciplina previdenziale ed assistenziale.

6. Piano formativo individuale. Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato il cui contenuto specifico sarà stabilito attraverso la definizione di un unico modello nazionale previsto dalle regioni e dalle province C.M. 14/10/2004 n.40 – Nuovo contratto di apprendistato. autonome. Nel piano formativo individuale andranno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione formale e non formale dell'apprendista nonchè la ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra-aziendale. Il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle regioni e dalle province autonome, con il supporto tecnico del repertorio delle professioni. In attesa di una regolamentazione a livello nazionale le regioni e le province autonome potranno autonomamente attivarsi per l'individuazione dei profili formativi. In considerazione della difficoltà di prevedere percorsi formativi precisi, in particolare nelle ipotesi di contratti di apprendistato di lunga durata, il piano formativo individuale sarà seguito da un piano individuale di dettaglio, elaborato con l'ausilio del tutor, nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso formativo dell'apprendista. Spetta alle regioni ed alle province autonome definire le modalità per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite mediante percorso di apprendistato.

7. Contenuto formativo in caso di prestazioni erogate a distanza. Quando l'azienda opera per l'erogazione «a distanza» di comunicazioni/ informazioni ai clienti e/o al mercato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici in rete, è possibile superare il concetto di unità produttiva localmente individuata. Infatti in questi casi le funzioni produttive sono virtualizzate e sono oggetto di concomitanti attività di controllo, monitoraggio, addestramento e formazione che si svolgono secondo i sistemi e-learning anche attraverso teleaffiancamento e video-comunicazione da remoto. Di conseguenza, qualora in azienda sia presente un idoneo numero di specializzati, non è rilevante la loro localizzazione nella unità produttiva ove operano gli apprendisti stante la peculiarità degli strumenti adottati. Per l'effetto, analoga soluzione puo' essere adottata per l'attività di tutoraggio il cui svolgimento, in questi casi, non puo' prescindere dalle modalità e dagli strumenti tecnologici sopradescritti.

8. Disciplina sanzionatoria. L'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, cosi' come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, introduce una severa disciplina sanzionatoria comune alle tre tipologie di ap- prendistato. A tutela del rispetto dell'obbligo formativo che il contratto di apprendistato fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede infatti che in caso di inadempimento all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell'apprendista, il datore è tenuto a versare all'I.N.P.S., a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. L'inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro sarà valutato sulla base del percorso di formazione previsto all'interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale. Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei suddetti elementi: quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo formativo. In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguente applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale.

Roma, 14 ottobre 2004 Il Ministro Maroni C.M. 14/10/2004 n.40 – Nuovo contratto di apprendistato.

 

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